Di Lea Volta su Mercoledì, 18 Settembre 2019
Categoria: Conformità Antincendio

Certificato di Prevenzione Incendi

Cos'è?

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un'attestazione che certifica il rispetto della normativa di prevenzione incendi, certifica cioè la sussistenza dei requisiti della sicurezza antincendio.

Chi deve farlo?

Devono possederlo tutte le attività elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, ovvero: attività commerciali, servizi, alberghi, depositi, condomini, autorimesse e molte altre. Le attività soggette vengono divise in 3 categorie A, B e C. La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi. Mentre gli edifici delle categorie A e B (a basso e medio rischio) sono soggetti a controlli a campione, quelli della categoria C (ad alto rischio) sono obbligati a richiedere il CPI previo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.

Scadenza, rinnovo e sanzioni

Il CPI ha una validità di 5 anni, scaduto questo termine deve essere rinnovato attraverso una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Nel caso intervengano modifiche sostanziali alle strutture, destinazione dei locali, lavorazioni o variazioni in termini di quantità e qualità delle sostanze pericolose presenti è necessario riavviare l'iter procedurale per una nuova attestazione di conformità antincendio o CPI.

Nel caso di mancato rinnovo si può incorrere in gravi sanzioni: Il D.Lgs.97/2017 ha modificato l'art.20 del D.Lgs.139/06 in merito alle sanzioni per le attività non in regola con CPI.

Le sanzioni penali sono ora applicabili a tutti i casi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in cui si riscontri la mancata presentazione dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.

Le sanzioni prevedono:

• arresto fino a un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro: per il titolare che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni);

• reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 euro a 516 euro: per chiunque attesti fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e nelle dichiarazioni rese ai fini del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (lo stesso vale per chi falsifica o altera tali certificazioni e dichiarazioni).

Ferme restando le sanzioni penali previste, il prefetto può inoltre disporre la sospensione dell'attività (fino all'adempimento dell'obbligo) se i soggetti responsabili omettono di richiedere:

•rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Rimuovi Commenti