Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
Decreto Legge 30 Dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Milleproroghe)"
Il comma 5 dell'art.3 del D.L. 30 Dicembre 2019 consente alle strutture ricettive turistico - alberghiere esistenti soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (con più di 25 posti letto), localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorici verificati a partire dal 2 Ottobre 2018 e nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici nel 2016 e 2017, di completare gli adeguamenti di prevenzione incendi entro il 30 GIUGNO 2022.
Tale proroga è concessa solamente alle attività ricettive in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 16 marzo 2012 per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, previa presentazione della SCIA parziale entro il 31 DICEMBRE 2020.
La SCIA parziale dovrà attestare il rispetto di almeno QUATTRO delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Si ricorda che l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con D.M. 16 marzo 2012 era subordinato al possesso, dei requisiti di sicurezza antincendio contenuti nell'art. 5 del Decreto stesso, che in sintesi riportiamo:
- servizio interno di sicurezza integrativo, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza;
- impianti elettrici realizzati a regola d'arte secondo norme CEI;
- idonea illuminazione di emergenza;
- sistema di allarme acustico;
- estintori di capacità estinguente adeguata;
- impianto di rilevazione incendi (per le sole strutture con oltre 100 posti letto);
- segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08;
- sistema di gestione della sicurezza con particolare riferimento al mantenimento in efficienza dei sistemi di vie d'uscita, dei mezzi ed impianti (antincendio, elettrici, di ventilazione e riscaldamento);
- addestramento del personale mediante partecipazione, almeno due volte l'anno, a riunioni di addestramento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e chiamata di soccorso nonché ad esercitazioni di evacuazione delle persone sulla base di un Piano di Emergenza;
- istruzioni di emergenza apposte all'ingresso, a ciascun piano e all'interno delle camere;
- conformità della larghezza delle vie di esodo nonché della larghezza totale delle uscite;
Le sanzioni per le inadempienze prevedono anche il divieto di prosecuzione dell'attività .
Per quanto sopra raccomandiamo a tutte le attività in possesso della ammissione al Piano Straordinario di adeguamento antincendio la presentazione della SCIA parziale entro i tempi prescritti.
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