Cosa significa
adeguarsi alla normativa antincendio?

Per poter svolgere la propria attività a norma di legge, un'impresa (pubblica o privata) deve aver dato seguito agli adempimenti in materia di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, e nello specifico l'Allegato I, riporta l'elenco delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco ovvero quelle che hanno l'obbligo, per poter esercire, di presentare la SCIA Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza.

Con la SCIA Antincendio, il titolare dell'attività dichiara di aver messo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione incendio imposte dalla vigente Normativa.

I titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco spesso non sono informati in merito agli adempimenti che devono assolvere, ed è per questo che forniamo il servizio di consulenza tecnica che prevede la redazione del progetto di prevenzione incendi e l'assistenza durante tutto l'iter burocratico, richiesto dal DPR 151/2011, necessario per la deposizione della SCIA Antincendio e, quindi, l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Cosa succede
se non ci si adegua alla normativa?

Le attività che hanno l’obbligo di adeguamento e che non adempiono ai requisiti richiesti dalla normativa antincendio, sono soggette alla sanzione penale prevista dall' art. 20 del D.Lgs. 8 Marzo 2006 n° 139 e alle sanzioni previste dell' art. 46 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
Oltre alle sanzioni, le imprese fuori norma possono anche rischiare la chiusura dell’attività.


la normativa

Il Regolamento di Prevenzione incendi del D.P.R. 151/2001, elenca le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e definisce l'iter burocratico necessario per la loro messa a norma.

Il DPR 151/2011 suddivide le attività in tre categorie A,B,C in funzione di alcuni parametri come: la dimensione, la quantità e tipologia di merce stoccata o lavorata, il numero di persone presenti (lavoratori, pubblico ecc..) o all’esistenza di specifiche regole tecniche.

Il processo di autorizzazione da parte dei Vigli del Fuoco di competenza cambia in base alla categoria di appartenenza dell’attività.

categoria A

Le attività di categoria A, al termine degli adeguamenti di prevenzione incendi in accordo alle specifiche normative vigenti, depositano la SCIA Antincendio con il progetto di prevenzione incendi e l'asseverazione del tecnico abilitato. Depositata la SCIA, I Vigili del Fuoco possono effettuare controlli a campione per verificare l'idoneità delle misure antincendio messe in atto, rilasciando quindi verbale della visita.

Categorie B e C

A queste attività viene richiesto, prima dell'inizio dei lavori di adeguamento, di depositare il progetto di prevenzione incendi il quale viene valutato dal funzionario dei Vigili del Fuoco che entro 60 giorni esprime un parere preventivo con eventuali prescrizioni aggiuntive. Solo successivamente e comunque dopo aver realizzato gli eventuali adeguamenti, può essere depositata la SCIA Antincendio. A questo punto, per le attività di categoria B può essere effettuato il controllo a campione da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco a cui è stata assegnata la pratica, il quale verificherà che siano stati realizzati tutti gli interventi previsti nel progetto approvato e, solo allora, rilascerà il verbale della visita.
Per le attività di categoria C, il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è sempre obbligatorio. All’esito positivo dei controlli, verrà quindi rilasciato il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

Normativa di riferimento in materia di sicurezza antincendio

La Normativa antincendio da seguire per la redazione dei progetti di prevenzione incendi dipende dal tipo di attività

Per le attività Normate come ospedali, autorimesse, scuole, alberghi, centrali termiche, ecc.. si fa riferimento alle regole tecniche specifiche.

Nel caso delle attività non Normate, come depositi, attività artigianali o industriali, vengono applicate le norme generali di prevenzione incendi, contenute nel D.M. 10/03/1998 oppure nel Nuovo Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3/8/2015.

In presenza di particolari situazioni, nelle quali non è possibile rispettare uno o più punti delle specifiche normativa, si rende necessario attivare il procedimento della deroga, con la previsione di differenti misure compensative del rischio finalizzate a garantire un livello di sicurezza equivalente.

Adeguamenti Normativi con l'utilizzo dell'Approccio Ingegneristico

Il metodo dell’Approccio Ingegneristico (Fire Safety Engineering) può essere applicato a tutte le attività, sia a quelle esistenti sia a quelle di nuova costruzione. Grazie a questo metodo si riescono ad individuare soluzioni alternative senza ricorrere ad interventi di complessa applicazione. Il nostro Studio è specializzato in questo tipo di metodo.

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