Il D.Lgs 29/5/2017, n. 97 ha modificato l'art 20 del D.Lgs 139/2006, con la precisazione che "l'omessa presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio" per tutte le attività soggette a controllo VVF (cat. A, B e C del DPR n. 151/2011) è punita con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258,00 a 2.582,00 euro. In caso di inadempimento il prefetto può disporre la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo.
Riportiamo il testo completo dell'art 20 ora in vigore.
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258,00 a 2.582,00 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2 (Attività comprese nel DPR 151/2011 n.d.r.)
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103,00 a 516,00 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può:
- disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
- richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo